CARRELLI E ASSICURAZIONE: È OBBLIGATORIA L’RC?

La nuova normativa non estende l'obbligo RCA ai muletti: la loro funzione non è trasporto, ma movimentazione merci. Attenzione alla copertura RCO.

Carrelli e assicurazione: cosa dice la Legge?

Carrelli e assicurazione: si è discusso ampiamente dell’obbligo di assicurazione per i veicoli a motore (RCA). Tuttavia, rimane rilevante chiedersi se tale obbligo si estende anche ai muletti utilizzati nelle aziende.
Questo rinnovato interesse per l’argomento deriva da modifiche normative relativamente recenti che hanno creato incertezza nel settore, ampliando la definizione di “veicolo”, ma di fatto anche modificando e, in alcuni casi, restringendo l’ambito di applicazione dell’obbligo di RCA.

Partiamo sciogliendo subito ogni dubbio: l’obbligo di assicurazione RCA riguarda anche i carrelli elevatori, ovvero quei mezzi utilizzati per movimentare merci e pallet nei magazzini o per il carico/scarico? La risposta è NO. Ma vediamo insieme perché. La questione non è di poco conto dal momento che, in caso di infortunio sul lavoro causato da un muletto/carrello ascensore, con obbligo di RCA il lavoratore fortunato potrebbe ottenere il risarcimento danni seguendo la procedura tipica dei sinistri stradali, più semplice e diretta, mentre, in caso contrario, il danno può rivalersi solo sul datore di lavoro o sulla sua assicurazione RCO (Responsabilità Civile verso Operai), oltre che sul conducente del mezzo.

È fondamentale analizzare la modifica normativa che ha sollevato questi dubbi. Nel dicembre 2023, è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 184/2023 , che ha modificato sia l’art. 1 che il comma 1 dell’art. 122 del Codice delle Assicurazioni, adeguandosi alla normativa europea (Direttiva UE 2021/2118). La modifica ha specificato che l’obbligo di RCA si applica indipendentemente dal fatto che il veicolo si trovi in un’area pubblica o privata, sia fermo o in movimento, o sia utilizzato in zona con accesso limitato. Inoltre, ha esteso la definizione di “veicolo” a qualsiasi veicolo a motore azionato esclusivamente da una forza meccanica che circola sul suolo, con una velocità massima superiore a 25 km/h e un peso netto massimo superiore a 25 kg. Infine, la normativa ha previsto l’obbligo dell’assicurazione RCA a tutti i veicoli “qualora utilizzata conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto al momento dell’incidente” (art. 122 comma 1 Codice Assicurazioni Private), modificando la disciplina precedente.

Se, da un lato, la nuova definizione di veicolo sembra includere anche i muletti/carrelli elevatori, dall’altro lato la nuova formulazione dell’obbligo RCA – il cui ambito di applicazione è ristretto ai veicoli “qualora utilizzata conformemente alla funzione del veicolo in quanto mezzo di trasporto” – ha creato dubbi sulla riconducibilità di tale obbligo a questi mezzi aziendali.

Questa modifica ha spinto molti operatori del settore a chiedere chiarimenti a professionisti (avvocati, assicuratori, ecc.) e Confindustria . In sostanza, i muletti/carrelli elevatori hanno la funzione di mezzo di trasporto?
Ebbene, l’obbligo di assicurazione RCA non è stato esteso ai muletti/carrelli elevatori, che rimangono esclusi dalla copertura assicurativa obbligatoria. Infatti, la nuova norma prevede l’obbligo assicurativo per i veicoli qualora utilizzati conformemente alla funzione di mezzo di trasporto al momento dell’incidente. E, nel caso dei muletti, la loro funzione abituale non è il trasporto, ma bensì la movimentazione delle merci. Questo recepisce quanto affermato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che collega l’obbligo assicurativo non alla circolazione in senso ampio, ma alla funzione del veicolo, ovvero all’utilizzo come mezzo di trasporto al momento del sinistro.

Pertanto, pur rientrando nella categoria di “veicoli”, tali mezzi NON sono soggetti ad assicurazione obbligatoria. Con una nota del gennaio 2024, Confindustria ha affrontato l’argomento, aderendo all’orientamento sopra indicato, e ha ritenuto sussistente una netta distinzione tra veicoli destinati al trasporto e veicoli destinati alla movimentazione, includendo i muletti/carrelli elevatori nella seconda categoria. La funzione abituale di questi mezzi non è infatti il trasporto di persone o merci, ma la movimentazione di quest’ultime. La questione sembra quindi risolta, anche se alcune compagnie assicurative continuano a sollecitare i propri assicurati a stipulare la polizza RCA per i carrelli.

Eppure, molti infortuni sul lavoro coinvolgono i muletti, con lavoratori vittime di veri e propri investimenti: sinistri del tutto simili agli incidenti stradali, ma che non possono beneficiare dell’assicurazione obbligatoria, che garantirebbe una rapida tutela risarcitoria.

L’orientamento attuale comporta quindi un’ulteriore conseguenza: in caso di infortunio con un carrello, il lavoratore può rivalersi solo sul datore di lavoro o sulla sua assicurazione RCO (se stipulata, dato che in Italia non è obbligatoria). In assenza di una copertura RCA, è ancora più necessario che gli imprenditori stipulino una polizza assicurativa RCO per coprire anche questi eventi e proteggersi dalle richieste economiche dei lavoratori sfortunati e dell’INAIL.

Avete altri dubbi sul mondo dei carrelli elevatori? State progettando una ristrutturazione della vostra flotta o siete alla ricerca del migliore muletto per la vostra specifica applicazione? Chiedete consiglio ai tecnici di Centro Carrelli: con esperienza e passione risponderanno alle vostre domande allo 051 86 00 66 oppure tramite modulo contatti .

CONTATTACI
Centro Carrelli srl 
Via R. Viganò 10
40010 Bentivoglio Bologna Italia
P.Iva 01714321203
Cap.soc.i.v. Euro 60.400,00 
R.E.A. 365712
SDI USAL8PV

TEL: +39 051 86 00 66
FAX +39 051 86 00 07

NOLEGGIO VENDITA ASSISTENZA CARRELLI ELEVATORI

Carrelli elevatori, transpallet elettrici e manuali

Made with ❤️ by MagicNet.it
Attenzione: alcune funzionalità di questa pagina potrebbero essere bloccate a seguito delle tue scelte privacy:
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram